Disobbediamo! No al bavaglio. Difendiamo la Libertà d'Informazione.



Disobbediamo! Non al bavaglio.
Difendiamo la Libertà d'Informazione.

Il Senato, in barba all'Art. 21 della Costituzione Italiana, ieri notte (di notte, come per nascondere un oscuro misfatto) ha approvato il testo sulle intercettazioni. Oltre che disgregare l'esercizio della legalità, il governo, sta pregiudicando irrimediabilmente il diritto/dovere di informazione imbavagliando la pubblica opinione, sovvertendo la Costituzione.

Con questa legge, in realtà, si afferma un pericoloso regime di opacità e segreto. Sono in pericolo la libertà di manifestazione del pensiero ed il diritto dei cittadini ad essere informati.
Una pesante censura cade sull’informazione, anche su quella amatoriale e dei blog (Art.28).

Insomma, se questa legge passa (come rischia di accadere) non ci si potrà più avvalere di "gravi indizi" per procedere con le indagini, ma sarà necessario che il reato si sia consumato. Vale a dire che l'intercettazione, debitamente autorizzata dal magistrato, non potrà più essere più materiale di prova, ne potranno essere pubblicate informazioni e notizie in merito. Contradizione e pradosso tutto italiota.
In questo modo nulla sapremmo della corruzione, degli illeciti affari, come quelli di Scaiola. Nulla sapremmo degli scandali della sanità, come lo scandalo Tarantini e il mercato delle protesi. Nulla sapremmo della corruzione del ministro Fitto nell'affare delle cliniche Angelucci, e probabilmente Fitto l'avrebbe fatta franca scansando pure la condanna,  usufruendo già dell'immunità riservata alla casta.

Le libertà costituzionali vanno difese ad oltranza, se necessario disobbedendo civilmente.
Trame in Divenire vi invita a firmare la petizione popolare in difesa della Libertà d'Informazione.


Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

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